ART. 86
Gli stati che componevano la già Repubblica di Genova, sono riuniti in
perpetuo alli stati di S.M. il Re di Sardegna, per essere come questi
posseduti da esso in tutta la sovranità, proprietà ed eredità, di maschio
in maschio, per ordine di primo-genitura nei due rami di sua Casa, cioè
il ramo reale e ramo di Savoia-Carignano.
ART. 87
S.M. il Re di Sardegna aggiungerà ai suoi titoli quello di Duca
di Genova.
ART. 88
I Genovesi goderanno di tutti i diritti e privilegi specificatii nell'
atto intitolato: condizioni che devono servire di base alla riunione degli
stati di Genova a quei di S. M. Sarda, ed il detto atto tale quale
si trova annesso a questo trattato generale, sarà considerato come
parte integrante di questo e avrà la stessa forza e valore che
se fosse testualmente inserito nell'articolo precedente.
ART. 89
I paesi nominati feudi imperiali che erano stati riuniti alla già
Repubblica ligure, sono riuniti definitivamente agli stati di S.M. il
Re di Sardegna, della stessa maniera che il resto degli stati di Genova;
e gli abitanti di questi paesi goderanno degli stessi diritti e privilegii
che quelli dello stato di Genova designati nell'articolo precedente. |