CONDIZIONI CONCORDATE
DALLE POTENZE ALLEATE NEL CONGRESSO DI VIENNA

A norma delle quali il Genovesato fu riunito al Piemonte

Art. 1
I Genovesi saranno in tutto assimigliati agli altri sudditi del re, e parteciperanno come essi agli impieghi civili, giudiziarii, militari e diplomatici della Monarchia, e, senza i privilegii che lor sono qui appresso concessi ed assicurati, saranno sottomessi alle stesse leggi ed agli stessi regolamenti che S.M. crederà convenienti. La nobiltà genovese sarà ammessa, come quella delle altre parti della Monarchia alle grandi cariche e impieghi della Corte.
Art. 2
I militari genovesi componenti attualmente le truppe genovesi saranno incorporati nelle truppe reali. Gli ufficiali e sotto ufficiali conserveranno i loro gradi rispettivi.
Art. 3
Le armi dei Genovesi entreranno nello Scudo Reale , e i suoi colori nella bandiera di S.M.
Art. 4
Il Portofranco di Genova sarà ristabilito coi regolamenti che esistevano sotto l'antico governo di Genova. Tutta la facilità sarà data dal re per il transito nei suoi Stati delle mercanzie che sortono dal Porto franco, prendendo le precauzioni che S.M. giudicherà convenevoli acciocchè queste stesse mercanzie non sieno vendute o consumate in contrabbando nell'intemo. Esse non potranno essere soggette che ad un dritto modico d' uso.
Art. 5
Sarà stabilito, in ciascun distretto d'intendenza un Consiglio provinciale, composto di trenta membri scelti fra i notabili di differenti classi, sopra una lista di trecento dei più imposti di ciascun distretto, essi saranno nominati la prima volta dal re, e rinnovati dallo stesso per quinto ogni tre anni. La sorte deciderà della sortita delli quattro primi quinti. L'organizzazione di questo Consiglio sarà regolato da S.M. Il presidente nominato dal re potrà essere preso al di fuori del consiglio, in questo caso egli non avrà punto il diritto di votare. I membri non potranno essere scelti di nuovo che quattro anni dopo la loro uscita. Il Consiglio non potrà occuparsi che dei bisogni e reclami dei comuni dell'Intendenza, per ciò che concerne la loro amministrazionte particolare, e potrà fare delle rappresentanze a quest'oggetto. Si riunirà ciascun anno al capoluogo dell' Intendenza all' epoca e pel tempo che S.M. determinerà. S.M. lo riunirà però straordinariamente se giudicherà convenevole. L'lntendente della provincia, o colui che ne tien luogo assisterà di diritto alle sedute come Commissario del re. Allorquando i bisogni dello stato esigeranno lo stabilimento di nuove imposte, il re riunirà i differenti Consigli provinciali in quella città dell' antico territono genovese che S.M. designerà, e sotto la presidenza di quella persona che avrà designato a tal uopo. Il Presidente quando sarà eletto fuori del consiglio non avrà voce di voto deliberativo. Il re non manderà a registrare dal Senato di Genova, alcun editto portante creazione d'imposte straordinarie se non dopo aver ricevuto il voto d' approvazione dei consigli provinciali come qui appresso. La maggiorità di un suffragio determinerà il voto dei Consigli provinciali radunati separatamente o riuniti.
Art. 6
Il maximum delle imposte che S.M. potrà stabilire nello stato di Genova, senza consultare i Consigli provinciali riuniti non potrà eccedere la proporzione attualmente stabilita per le altre parti de' suoi stati. Le imposte ora percepite saranno ridotte a quella tassazione (à ce taux) e S.M. si riserva di fare le rettificazioni che la sua saggezza e la sua bontà verso i suoi sudditi genovesi potranno dettargli a riguardo di ciò che può essere ripartito sia sui carichi finanziarii sia sulle percezioni dirette od indirette. Il maximum delle imposte essendo cosi regolato tutte le volte che il bisogno dello stato potrà esigere che sia aggravato di nuove imposte o di oneri straoridinarii, S.M. dimanderà il voto approvativo dei Consigli provinciali per la somma ch'ei giudicherà convenevole di proporre e per la specie d'imposta a stabilire.
Art 7
Il debito pubblico tal quale esisteva legalmente sotto l'ultimo governo francese, è garantito.
Art. 8
Le pensioni civili e militari accordate dallo stato secondo le leggi e i regolamenti sono mantenute a tutti i sudditi genovesi abitanti negli stati di S.M. Sono mantenute sotto la stessa condizione le pensioni accordate a degli ecclesiastici o ad antichi membri di case religiose dei due sessi, come anche quelli che, sotto il titolo di soccorsi sono stati accordati a dei nobili genovesi dal governo francese.
Art. 9
Vi sarà a Genova un gran corpo giudiziario o tribunale supremo, avente le stesse attribuzioni e privilegi che quei di Torino, di Savoia e di Nizza che porterà come essi il nome di Senato.
Art. 10
Le monete correnti d'oro e d'argento dello antico stato di Genova attualmente esistenti saranno ammesse nelle casse pubbliche concorrentemente colte monete piemontesi.
Art. 11
Le leve d'uomini, dette provinciali, nel paese di Genova non eccederanno in proporzione le leve che avranno luogo negli altri stati di S.M. Il servizio di mare sarà contato come quello di terra.
Art. 12
S.M. creerà una compagnia genovese di guardie del corpo la quale formerà una quarta compagnia delle sue guardie.
Art. 13
S.M. stabilirà a Genova un corpo di città composto di quaranta nobili, venti borghesi viventi delle loro rendite o esercenti arti liberali, e venti dei principali negozianti. Le nomine saranno fatte la prima volta dal re, e i rimpiazzi si faranno dal corpo stesso della città sotto la riserva dell' approvazione del re. Questo corpo avrà i suoi regolamenti particolari dati dal re per la residenza e per la divisione del lavoro. I presidenti prenderanno il nome di sindaci e saranno scelti fra i membri; il re si riserva tutte le volte che giudicherà a proposito di far presiedere il corpo di città da un personaggio di grande distinzione. Le attribuzioni del corpo di città saranno l'amministrazione dei redditi della città, la sovraintendenza della piccola polizia della città, e la sorveglianza degli stabilimenti pubblici di carità della città. Un Commissario del re assistera, alle sedute e deliberazioni del corpo di Città. I membri di questo corpo avranno un abito distinto e i sindaci il privilegio di portare la zimarra, o toga come il presidente dei Tribunali.
Art. 14
L'Università di Genova sarà mantenuta e goderà degli stessi privilegi come quella di Torino. S.M. avviserà ai mezzi di provvedere ai suoi bisogni; Ei prenderà questo stabilimento sotto la sua protezione speciale, come tutti gli altri istituti d'istruzione, d'educazione, di belle lettere e di carità, che saranno anche mantenuti. S.M. conserverà in favore dei suoi sudditi genovesi, i posti gratuiti che sono nel collegio detto Liceo a carico del governo riservandosi d'adottare sopra questi oggetti i regolamenti che giudicherà convenienti.
Art. 15
Il re conserverà a Genova un tribunale ed'una camera di commercio con le attribuzioni attuali di questi due stabilimenti.
Àrt. 16
S.M. prenderà particolarmente in considerazione la situazione degli impieghi attuali dello stato di Genova.
Art. 17
S.M, accoglierà tutti i piani e le proposte che le saranno presentate sopra i mezzi di ristabilire il banco di S. Giorgio.